Sulla base delle condizioni economiche del richiedente e dell’entità della somma da pagare, la Polizia Locale dispone la ripartizione del pagamento:
Nel caso di inoltro della richiesta entro 30 gg dalla contestazione / notifica del verbale, fino ad un massimo di:
- 12 rate se l’importo dovuto non supera € 2.000;
- 24 rate se l’importo dovuto non supera € 5.000;
- 60 rate se l’importo dovuto supera € 5.000.
L’importo di ciascuna rata non può essere inferiore a € 100.
Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi al tasso previsto dall'articolo 21, primo comma, del Decreto del Presidente della Repubblica, 29 settembre 1973 n. 602, e successive modificazioni, pari al 4,5% annuo (attualmente stabilito dal D.M. 21/5/2009); In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione.
In caso di rigetto dell’istanza, il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria deve avvenire entro trenta giorni dalla notificazione del relativo provvedimento.