Il patrocinio è l’adesione del Comune a iniziative, attività o progetti di particolare rilevanza per la città e il suo territorio, ritenuti meritevoli di apprezzamento per le finalità perseguite, rivolti alla comunità locale e organizzati dai soggetti indicati nel capo terzo. In questa tipologia rientrano anche i patrocini onerosi, che prevedono la possibilità di concedere oltre al patrocinio una serie di servizi e agevolazioni.
Il patrocinio può essere:
- non onerosoquando la concessione comporta la possibilità di fregiarsi del logo del Comune senza che vi sia il riconoscimento di alcun beneficio economico o comunque costi diretti a carico dell’Amministrazione comunale;
- onerosoquando la concessione comporta la possibilità di fregiarsi del logo del Comune unitamente ad un contributo finanziario, quantificato anche se figurativo, a titolo di compartecipazione alle spese e all’eventuale possibilità di utilizzo di spazi e beni comunali o alla concessione di esenzioni fiscali o contributo in termini di servizi.
Il patrocinio può essere concesso a iniziative che soddisfino i seguenti requisiti:
- apportino un significativo contributo alla comunità;
- favoriscano lo sviluppo della solidarietà e siano ispirate a principi di tolleranza;
- rispondano alle linee programmatiche dell’Amministrazione comunale;
- siano pubbliche, con accesso libero, e garantiscano la libera espressione delle opinioni;
- siano senza scopo di lucro, ad eccezione di quanto previsto a seguire.
Iniziative con scopo di lucro
Qualora l’iniziativa abbia scopo di lucro, il patrocinio può essere concesso esclusivamente quando ricorre uno dei seguenti casi:
- quando gli utili sono devoluti in beneficenza, con l’indicazione esatta delle quote destinate in beneficenza, dei soggetti beneficiari e dell’impegno a presentare certificazione dell’avvenuto versamento;
- a sostegno di iniziative di particolare rilevanza e aventi caratteristiche tali da promuovere l’immagine e il prestigio del Comune di Castelnovo Bariano
Casi di esclusione dal patrocinio
Sono escluse dalla concessione del patrocinio le iniziative:
- che siano promosse da partiti o movimenti politici, da organizzazioni, comunque denominate, che rappresentino categorie o forze sociali, nonché da ordini e collegi professionali, a esclusivo fine di propaganda o proselitismo, o per finanziamento della propria struttura organizzativa;
- non coincidenti o in conflitto con le finalità del Comune o che risultino negative per l’immagine dell’Amministrazione comunale;
- che costituiscono pubblicizzazione o promozione di attività finalizzate prevalentemente alla vendita di opere, prodotti o servizi, di qualsiasi natura.