È una prestazione che viene concessa dal Comune di residenza ed erogata dall’Inps alle mamme disoccupate o che non abbiano lavorato tra i tra i nove ed i diciotto mesi prima della data del parto e che non percepiscano altro assegno di maternità per questa stessa nascita. La richiesta va inoltrata entro sei mesi dalla nascita del figlio, al Comune di residenza.
Il beneficio viene erogato direttamente da INPS, una tantum, in un’unica soluzione e concesso anche in caso di adozione o affidamento preadottivo di un minore; in caso di parto gemellare, l’importo dell’assegno è proporzionale al numero dei figli nati. L'assegno non è cumulabile con altri trattamenti previdenziali, tranne se si ha diritto a percepire dal comune la quota differenziale.
Per l’erogazione del contributo è necessario che il Conto Corrente, Libretto Postale o carta dotata di IBAN, sia intestato o cointestato alla mamma.
Nell'Isee presentato in fase di richiesta, deve essere considerato anche il nuovo nato. Per il rilascio dell’Isee è possibile avvalersi dei Caaf.
In caso di nuclei in cui i genitori non sono coniugati e hanno diversa residenza anagrafica, gli stessi dovranno richiedere Isee per prestazioni rivolte a minorenni ai sensi dell'art. 7 DPCM sull'Isee e dovranno figurare entrambi nell'Isee.